IV Conto Energia

Con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio è stato ufficializzato il decreto ministeriale sul Quarto Conto Energia per il fotovoltaico. Molte le novità rispetto al precedente.

Vive la distinzione tra impianti "su edificio” e “altri impianti". Le tariffe per quei moduli che vanno a sostituire le coperture di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline saranno pari alla media aritmetica fra quelle spettanti agli “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” quella per “altri impianti fotovoltaici”.

Per accedere all'incentivo si farà riferimento al momento dell’entrata in esercizio dell'impianto, ossia quando sarà allacciato, fatto salvo che i gestori di rete dovranno garantire la connessione in un tempo certo (30 giorni): diversamente ci saranno specifiche indennità che dovranno essere stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Introduzione di nuova definizione di "piccoli impianti": saranno considerati tali quelli inferiori a 1 megawatt di potenza se realizzati su edifici, quelli a terra inferiori 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, e quelli di qualsiasi taglia se realizzati su edifici e aree delle amministrazioni pubbliche. Questi, a differenza dei grandi, fino a tutto il 2012 non saranno soggetti ai limiti di spesa programmati e non avranno l'obbligo di iscrizione al registro informatico, al quale dopo il 31 agosto i grandi impianti dovranno iscriversi.

Il nuovo Conto Energia infatti prevede un limite di spesa complessivo per tutti gli impianti (6-7 miliardi per il periodo 2011-2016, pari a circa 23 GW incentivabili) e delle soglie semestrali. Ad esempio 300 milioni per il secondo semestre 2011 (pari a circa 1.200 MWp incentivabili), 150 milioni per i primi sei mesi del 2012, 130 per il secondo e così via.

Fino a tutto il 2012 i grandi impianti sono ammessi all'incentivazione "nei limiti di costo individuati”, mentre i piccoli lo sono comunque.

Per gli anni dal 2013 al 2016, invece, il superamento dei costi indicativi stabiliti per un dato periodo non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.

Dal 2013 inoltre l’incentivo - feed in premium - verrà trasformato in una tariffa omnicomprensiva. Nella tariffa incentivante verrà cioè inclusa anche la vendita dell'elettricità in rete, mentre sarà stabilita una tariffa a parte per l'autoconsumo.

In merito alla cumulabilità degli incentivi vengono definite condizioni di favore per le scuole pubbliche (e anche per le paritarie) che dal 2012 potranno cumulare gli incentivi del conto energia con contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento; non si potrà invece usufruire del conto energia e contemporaneamente delle detrazioni fiscali. Un elemento da tenere in considerazione, dal momento che è previsto anche un premio per l'installazione del fotovoltaico abbinato ad interventi di efficientamento dell'edificio. A seconda di quanto si riducono i consumi, la maggiorazione della tariffa del conto energia può arrivare fino al 30%, ma l’accesso al premio è "alternativo all’accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i medesimi interventi che danno diritto al premio".

Altre ancora le maggiorazioni di tariffa previste anche se non cumulabili tra loro: un premio del 5% sulla tariffa per impianti realizzati in Comuni con meno di 5mila abitanti o per quelli a terra su aree industriali dismesse, discariche, cave esaurite, ecc.; un premio di 0,05 euro a kWh per gli impianti che vanno a sostituire coperture in eternit o comunque contenenti amianto ed infine una maggiorazione del 10% dell'incentivo per quegli impianti il cui costo di investimento, lavoro escluso, sia per non meno del 60% riconducibile a produzione realizzata all’interno dell'Unione Europea.

Tariffe più generose e una diversa divisione delle classi di potenza sono poi riconosciute agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino a 5 MW di potenza: gli impianti di questo tipo sotto ai 20 kW per tutto il 2011 prendono un allettante tariffa di quasi 0,43 euro a kWh. La guida con le specifiche tecniche di questo tipo di impianti dovrebbe essere pubblicata dal GSE entro il 30 giugno.

Premiati anche gli impianti a concentrazione, sempre sotto i 5 MW. Infine, da stabilire con un successivo decreto come si individueranno gli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica, che avranno diritto a tariffe speciali, anch'esse da definire.

 

Disciplina fiscale per impianti fotovoltaici

La disciplina IVA e fiscale degli impianti fotovoltaici può riguardare le tariffe incentivanti percepite, l’acquisto/realizzazione dell’impianto o i ricavi derivanti dalla vendita di energia ed è variabile in funzione di molti fattori, quali lo scopo dell’utilizzo dell’impianto, la sua potenza, la tipologia di soggetto che assume la qualifica di responsabile dell’impianto.

Sulla questione l’Agenzia delle Entrate ha dato alcune indicazioni nella Circolare n. 46/E.

In linea generale, per quanto riguarda la tariffa incentivante, quest’ultima non assume mai rilevanza ai fini dell’IVA, essendo sempre esclusa dal campo di applicazione dall’IVA anche nel caso in cui la tariffa sia percepita dal responsabile dell’impianto nello svolgimento di un’attività di impresa. La tariffa incentivante rileva ai fini delle imposte dirette solo nel caso in cui l’impianto si possa considerare utilizzato nell’ambito di un’attività di impresa.

Quanto alla disciplina IVA dell’acquisto o realizzazione dell’impianto fotovoltaico, l’aliquota applicabile è quella agevolata al 10%.

La detrazione dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto o realizzazione dell’impianto è ammessa solo in funzione dell’utilizzo dell’impianto nell’esercizio di impresa; ove l’impianto sia in parte utilizzato per fini privati, non è ammessa in detrazione l’IVA corrispondente alla quota imputabile a tali utilizzi.

Il GSE è tenuto ad effettuare la ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul contributo erogato a titolo di tariffa incentivante se gli impianti attengono all’attività commerciale esercitata, mentre non è tenuto ad effettuare la ritenuta nei confronti di soggetti che non svolgono attività commerciale.

Per quanto concerne la disciplina fiscale della tariffa incentivante e dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, occorre distinguere casi diversi a seconda della natura del soggetto responsabile e dell’impiego dell’impianto.

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