Con l’analisi degli ultimi due casi, termina il nostro approfondimento sulla disciplina fiscale degli impianti fotovoltaici, in base alle indicazioni contenute nella Circolare n. 46/E dell’Agenzia delle Entrate.
I casi contemplati nelle newsletter precedenti sono quelli di persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, utilizza l’impianto fotovoltaico a usi privati o produce energia fotovoltaica in eccedenza rispetto ai consumi privati, di persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell’ambito di un’attività commerciale e di persona fisica esercente attività di lavoro autonomo (ad es. medico, commercialista, avvocato,e cc.), o associazione professionale, che utilizza l’impianto esclusivamente per le esigenze di detta attività.
Trattiamo ora i casi seguenti:
1) Persona fisica che svolge un’attività di lavoro autonomo ed utilizza l’impianto per produrre energia da destinare promiscuamente all’uso personale e all’esercizio della propria attività.
IVA: la tariffa incentivante percepita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
II.DD.: la tariffa incentivante non concorre alla determinazione del reddito imponibile.
- IVA assolta all’atto di acquisto dell’impianto
L’IVA assolta all’atto di acquisto o realizzazione dell’impianto è detraibile ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, tenendo conto dell’utilizzo promiscuo del bene.
Il costo dell’impianto può essere ammortizzato nella misura del 50%.
2) Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, o associazione professionale, che utilizza l’impianto nell’abito della propria attività e vende l’energia prodotta in eccesso.
La vendita dell’energia in eccesso costituisce attività commerciale.
IVA: la tariffa incentivante percepita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
II.DD.: la tariffa incentivante concorre alla determinazione del reddito d’impresa come contributo in conto esercizio, in proporzione alla quantità di energia venduta.
IRAP: la tariffa incentivante rileva ai fini IRAP come contributo in conto esercizio, in proporzione alla quantità di energia venduta.
Ritenuta 4%: la tariffa incentivante, per la parte commisurata all’energia venduta, è soggetta alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73.
- Ricavi derivanti dall’attività di vendita dell’energia
II.DD.: i ricavi derivanti dalla vendita di energia prodotta in eccesso concorrono alla determinazione del reddito d’impresa sia ai fini IRES che IRAP e sono da assoggettare a IVA.
L’impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale all’attività d’impresa o professionale e la deduzione delle quote di ammortamento del costo dell’impianto va ripartita, tra attività d’impresa relativa alla vendita dell’energia e quella professionale.
- IVA assolta all’atto di acquisto dell’impianto
L’IVA assolta all’atto di acquisto o realizzazione dell’impianto è detraibile ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, a condizione che le 2 attività (lavoro autonomo e vendita dell’energia) siano gestite con contabilità separate.
Clicca qui per scaricare la tabella riassuntiva sul trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici.

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