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La costruzione di impianti fotovoltaici non comporta variazioni della destinazione urbanistica dei terreni agricoli

Secondo la risoluzione n. 112/E dell’Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2009, la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli non comporta, ai fini fiscali, l’automatica classificazione dei terreni stessi come aree edificabili.

Nel caso in cui un Comune stabilisca una variante al piano regolatore comunale che prevede la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici su terreni agricoli, tale variante non modifica la destinazione urbanistica dei terreni stessi.

Per tale ragione e in considerazione del fatto che l’eventuale contemporaneo utilizzo agricolo del terreno e dell’installazione sullo stesso di impianti fotovoltaici è coerente con le disposizioni urbanistiche vigenti, tale terreno non è suscettibile di utilizzazione edificatoria e, quindi, è al di fuori dal campo dell’applicazione dell’IVA.

Per scaricare la risoluzione n. 112/E dell’Agenzia delle Entrate, clicca qui.

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